di Pierluigi Franz*
Che succede se un dipendente viene licenziato e il giudice ordina all’azienda di liquidargli provvisoriamente delle somme, ma alla fine del giudizio il lavoratore perde definitivamente la causa?
Il datore di lavoro ha in questo caso sempre diritto a farsi rimborsare quanto ha già anticipato anche se nel frattempo (cioè nel periodo in cui il processo è andato avanti prima del verdetto definitivo della Cassazione) non ha più impiegato il dipendente che si era dichiarato comunque disponibile a prestare ugualmente la sua attività lavorativa?
Sarà ora la Corte Costituzionale a dover rispondere a questi delicati interrogativi che riguardano migliaia di casi analoghi pendenti in tutta Italia. La questione giuridica coinvolge direttamente l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nel testo modificato quattro anni fa dalla legge n. 92.
Secondo il giudice Giorgio Flaim del tribunale di Trento, tale norma violerebbe infatti il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui attribuirebbe, irragionevolmente, natura risarcitoria, anzichè retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dal verdetto con cui il licenziamento venga annullato con condanna provvisoriamente esecutiva dell’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa o fino al verdetto con cui venga riformata la prima decisione.
* Sindaco Inpgi 1, consiglio consultivo di Puntoeacapo
Lascia per primo un commento