SALVIAMO LE PENSIONI, VIA LIBERA DEFINITIVO AL PASSAGGIO DI INPGI 1 ALL’INPS DAL 1. LUGLIO 2022

Via libera definitivo della Camera alla Legge di bilancio 2022. Tra le norme approvate, quella che dispone a partire dal prossimo 1. luglio il passaggio di Inpgi 1 all’Inps.

E’ cambiata solo la numerazione della norma. Quella definitiva non è più l’articolo 29 del provvedimento originario, ma è diventato l’articolo 1, commi da 103 a 118, visibili da pagina 27 a pagina 29 cliccando su questo link.

 

                                                                                                                                                        Sezione I 

                                            MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

                                                                            

                                                                                                                                                            Art. 1. 

                       (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).

                                                                                                                                         COMMI

103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali
in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la
funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi
dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime
sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e’
trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi
rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’,
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti
professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto
di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche’, con evidenza
contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari
di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti gia’ iscritti
presso la medesima forma.
104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 e’
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1°
luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione
sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione e’ determinato dalla
somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita’
contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando
le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita’
contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le
disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti gia’
assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il
primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1°
gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale
contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo
di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti gia’
assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo
accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre
2016, per i quali il trattamento pensionistico e’ calcolato
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
106. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del
diritto al trattamento pensionistico, i soggetti gia’ assicurati
presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro
il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso
l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la medesima normativa.
107. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e’ integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti,
limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i
soggetti di cui al comma 103.
108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i
trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono
riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste
dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30
giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la
contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024
si applica la disciplina prevista per la generalita’ dei lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023
l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole
previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla
data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A
decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per
la generalita’ dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
110. Al fine di garantire la continuita’ delle funzioni trasferite
ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non
superiore a 100 unita’ individuato, nell’ambito dei dipendenti a
tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31
dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata
all’accertamento dell’idoneita’ in relazione al profilo professionale
di destinazione, nonche’ alla valutazione delle capacita’ in ordine
alle funzioni da svolgere, e’ inquadrato presso l’INPS. La procedura
di selezione e’ completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il
personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di
selezione e’ inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella
di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione
organica dell’INPS e’ incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita’ di personale trasferite.
111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite, in conformita’ ai principi stabiliti dall’articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita’
per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110,
nonche’ la tabella di comparazione applicabile ai fini
dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.
112. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento
economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonche’ il
regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in
cui il suddetto trattamento economico risulti piu’ elevato rispetto a
quello in godimento al personale gia’ dipendente dell’INPS, e’
riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam,
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti.
113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle
funzioni, e’ costituito un Comitato di integrazione composto dal
direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data
del 31 dicembre 2021, nonche’ da quattro dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal
direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire
all’unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31
dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti
gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato
esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.
114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e’ disposta, in coerenza con i principi di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS
con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei
giornalisti.
115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell’INPGI
possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto
previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione
dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022,
il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva
dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze, per i fini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data
di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto
rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze
dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione
dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e
finanziarie di competenza della medesima gestione.
116. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome
deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del
1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo
i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla
funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti
professionisti e pubblicisti che svolgono attivita’ autonoma di
libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di
approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono
indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali
organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione
da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento
delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
117. Al fine di garantire la continuita’ delle prestazioni poste a
carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto
e’ autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria
statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
118. All’articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e’ abrogato. Fino al 30 giugno 2022 e’ sospesa, con
riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’assicurazione
generale obbligatoria dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del
comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509.

                                       

2 Commenti "SALVIAMO LE PENSIONI, VIA LIBERA DEFINITIVO AL PASSAGGIO DI INPGI 1 ALL’INPS DAL 1. LUGLIO 2022"

  1. Ambrosini bruno | 2 Gennaio 2022 ore 12:25 | Rispondi

    È la prova che draghi è un robin Hood alla rovescia visto che il fallimento di inpgi è dovuto alla scarsa consistenza dei contributi versati e alla differenza di regole infatti la categoria dei giornalisti ha avuto il privilegio di passare al sistema contributivo 20 anni dopo i dipendenti normali

    • Il fallimento dell’Inpgi 1 non è dovuto alla consistenza dei contributi quanto allo smantellamento e alla precarizzazione della professione giornalistica. Da qui lo squilibrio previdenziale. Quanto al passaggio al contributivo, sappia che se fosse stato attuato ai tempi in cui i giornalisti guadagnavano bene, versando contributi molto alti, oggi le pensioni sarebbero superiori alle attuali.

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