PREPENSIONAMENTI, ECCO LA VERITA’ SULLA RIVOLUZIONE IN ARRIVO

 

di Gianni Dragoni *

Nuove regole per i prepensionamenti dei giornalisti e l’accesso alla cassa integrazione nell’editoria.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che fissa i nuovi requisiti, più  restrittivi, in attuazione della delega prevista dalla legge 26 ottobre 2016, 198, cioè la riforma della legge sull’editoria, la 416 del 1981.

Il provvedimento era molto atteso per le numerose crisi di aziende editoriali e la presenza di una lista di attesa di circa 380 giornalisti potenzialmente prepensionabili, secondo le richieste presentate dalle aziende, che devono naturalmente passare al vaglio del ministero del Lavoro e dell’Inpgi, anche per verificare la disponibilità di fondi pubblici per finanziarle. Le nuove regole non sono ancora in vigore, prima dovrà essere espresso il parere consultivo delle commissioni in Parlamento entro 60 giorni.

Quindi il testo, uno “schema di decreto” approvato su proposta del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del ministro per lo Sport con delega sull’Editoria, Luca Lotti, tornerà al Consiglio dei ministri per il varo definitivo, infine dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La delega fissata dalla legge 198 scade il 15 maggio, i tempi pertanto sono stretti. Ci si può aspettare che questo percorso si completi entro fine maggio, salvo imprevisti. Ma ci sono già diverse incognite, come vedremo.

L’età del prepensionamento dei giornalisti sale a 61 anni

Fino a giovedì 23 marzo il testo del “decreto Lotti”, approvato a Palazzo Chigi, non era ancora stato trasmesso al Parlamento e quindi non è disponibile la versione ufficiale. L’unico testo in circolazione è una bozza, disponibile fin dalla sera del 16 marzo, di 4 articoli con una dettagliata relazione illustrativa. Su questa si basa la nostra analisi.

La norma più importante è l’articolo 2, che incrementa i contributi minimi versati da 18 a 25 anni ed innalza l’età anagrafica per poter avere il prepensionamento, oggi pari ad almeno 58 anni. In futuro il prepensionamento si potrà avere “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi”. Età che è stata recentemente innalzata a 66 anni per gli uomini nel 2017, sarà di 66 anni e 7 mesi dal 2018.

Pertanto con le nuove regole l’età minima per il prepensionamento dei giornalisti sale a 61 anni, che diventeranno 61 anni e 7 mesi dal 2018. Dal 2019 potrebbero esserci ulteriori variazioni, perché anche l’Inpgi dovrà adeguare l’età per la pensione di vecchiaia alla variazione dell’aspettativa di vita, uniformandosi a quanto stabilito dall’Inps secondo la legge Fornero (adesso anche la soglia Inps è 66 anni e 7 mesi).

I prepensionamenti saranno consentiti solo per riorganizzazione aziendale, non per crisi aziendale né per contratti di solidarietà.

Qual è l’età per le donne?

Fin qui la norma sembrerebbe chiara. Ci sono però alcune osservazioni. La prima è che nella riforma Inpgi per le donne la soglia di innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia è più graduale, quest’anno è salita a 64 anni (dai 62 precedenti), nel 2018 sarà di 65 anni e 7 mesi, raggiungerà i 66 anni e 7 mesi degli uomini nel 2019.

A rigor di logica, applicando i nuovi criteri, per le donne l’età minima del prepensionamento quest’anno dovrebbe pertanto essere di 59 anni, anziché i 61 degli uomini; nel 2018 dovrebbe essere di 60 anni e 7 mesi, anziché 61 anni e 7 mesi.

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo però non fa distinzioni di genere. Le prime letture della norma, sia in ambienti della Fnsi sia in un articolo sul Sole 24 Ore del 18 marzo, sono che la soglia minima sia identica per tutti, e che pertanto anche alle donne per il prepensionamento sia richiesto un minimo di 61 anni nel 2017.

Sarebbe opportuno un chiarimento nel passaggio nelle commissioni parlamentari, eventualmente anche arrivando a puntualizzare che la regola del “meno cinque” dovrebbe comportare che per le giornaliste l’età minima del prepensionamento nel 2017 è di 59 anni, e via salendo.

Che cosa accade ai piani già presentati?

La seconda osservazione riguarda l’ambito di applicazione dei nuovi criteri che, ripetiamo, non sono ancora in vigore. Cioè: quali regole si applicheranno per i prepensionamenti previsti dai piani già presentati al ministero del Lavoro? I vecchi requisiti, cioè i 58 anni e 18 di contributi? Oppure i nuovi, cioè almeno 61 anni di età nel 2017 e 25 di contributi?

Va ricordato che tra il momento della presentazione dei piani e della sottoscrizione del verbale di accordo al ministero tra aziende, Cdr, Fieg, Fnsi e il momento dell’esecuzione effettiva, con l’accettazione dei giornalisti e la loro uscita dall’azienda può passare molto tempo. A volte anche anni. Innanzitutto perché la scarsità di soldi pubblici ha creato una lunga lista d’attesa per i finanziamenti. Poi va precisato che il prepensionamento è un atto volontario, anche se spesso le aziende, ma anche i Cdr e la Fnsi, non lo evidenziano.

Nessun giornalista può essere costretto al prepensionamento, che equivale a dare le dimissioni, ma ognuno può decidere di restare al lavoro, malgrado le pressioni che spesso vengono esercitate su chi è in età prepensionabile, anche attraverso la discutibile previsione della cassa integrazione obbligatoria a zero ore, basata solo su criteri anagrafici (secondo molti legali illegittima).

Inoltre, una volta arrivata la comunicazione dell’Inpgi che ci sono i soldi per finanziare il piano di un’azienda, è necessario attendere l’approvazione del decreto del ministero del Lavoro, che certifica la disponibilità delle posizioni prepensionabili per ogni azienda beneficiaria. Questi decreti in genere sono semestrali (giugno e dicembre) e devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il sito Inpgi spiega che il giornalista interessato al prepensionamento “ha 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di appartenenza”, qualora questa “avvenga in periodi successivi alla cigs”. Se invece il decreto ministeriale “di appartenenza” è già stato pubblicato, i 60 giorni per esercitare la facoltà di prepensionamento scattano da quando il giornalista è messo in cigs, questo è un passaggio necessario (anche solo per un giorno).

Fino al completamento di questa complessa trafila non si può sapere con precisione quanti giornalisti in ogni azienda accetteranno il prepensionamento o se ci saranno posizioni “inoptate”, che si renderebbero disponibili per altri in lista di attesa.

L’insieme di queste cause, soprattutto la mancanza di finanziamenti, sbloccati in parte solo con i 23 milioni (fino al 2021, di cui 5,5 milioni per il 2017) dell’ultima legge di Stabilità, fa sì che ci siano già numerosi giornalisti con almeno 60 anni in lista attesa nei piani di prepensionamento.

Secondo la bozza di decreto i nuovi criteri sono retroattivi

Secondo le “disposizioni transitorie” della bozza in circolazione del “decreto Lotti”, “i piani aziendali di gestione degli esuberi che prevedono il ricorso a misure di riduzione dell’orario presentati entro il 31 dicembre 2016 mantengono la loro efficacia” ai fini del prepensionamento, ma anche a questi si applicano le nuove norme più restrittive, cioè le soglie di età più elevate e l’incremento dei contributi versati.

Se questa norma fosse confermata, pertanto, chi non ha ancora esercitato l’opzione per il prepensionamento dovrebbe, quando le nuove regole entreranno in vigore, avere almeno 61 anni nel 2017 (con almeno 25 anni di contributi) e via salendo dal 2018.

La relazione illustrativa alla bozza di decreto in circolazione spiega: “In sostanza, si consente alle imprese di poter utilizzare i piani di crisi aziendale presentati, secondo le regole allora vigenti, entro il 31 dicembre 2016, ma se ne limita l’attuazione al personale che sia in possesso dei nuovi requisiti introdotti con l’articolo 2 del decreto legislativo. Si tratta di una soluzione equilibrata che contempera l’esigenza di non porre nel nulla i piani di crisi aziendale presentati nel vigore delle regole precedenti, con quella di applicare con immediatezza i nuovi più stringenti requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata”.

Incertezza sulle norme transitorie

La lettura di questo testo ha suscitato reazioni contrastanti e provocato incertezza. Ci sono reazioni molto preoccupate di alcuni gruppi editoriali, soprattutto i primi della lista dei piani già presentati al ministero del Lavoro, che temono di non poter prepensionare tutti i giornalisti previsti, a causa dell’innalzamento dell’età.

Dall’interno della Fnsi vengono richieste di cambiamento della norma transitoria, per lasciare le vecchie regole ai piani già presentati e “finanziati” con i fondi stanziati dall’ultima legge di Stabilità. Tali fondi potrebbero coprire, si stima, circa 70 prepensionamenti applicando le vecchie regole.

Al contrario, gli editori che sono più indietro nella lista delle “prenotazioni” al ministero del Lavoro avrebbero l’interesse opposto, perché riducendosi la platea dei beneficiari che hanno davanti potrebbero sperare di tirare la coperta corta dalla loro parte e ottenere rapidamente alcuni prepensionamenti. Altrimenti dovrebbero attendere la futura erogazione dei 45 milioni di risorse aggiuntive stanziati dalla legge n. 198 per il periodo 2017-2021.

Il primo in graduatoria sarebbe Il Messaggero (gruppo Caltagirone) con una ventina di prepensionamenti già in avanzato stato di esecuzione. Quindi ci sarebbe Il Sole 24 Ore, che ne ha chiesti 28. Sarebbe in buona posizione anche Rcs per i periodici. Quindi toccherebbe a Gazzettino e Unione Sarda. Un caso aperto è quello di Hearst Italia. Mondadori resterebbe fuori. Ma, a seconda di come saranno le norme transitorie, le situazioni potrebbero cambiare. Pertanto all’interno della Fieg vi sarebbero posizioni contrastanti.

L’articolo del Sole 24 Ore del 18 marzo sostiene che “è ancora aperto il confronto tra i tecnici di Palazzo Chigi e quelli di via Flaminia e del ministero dell’Economia sulla norma transitoria”. Secondo Il Sole 24 Ore, “l’interpretazione prevalente e condivisa è che le nuove regole non si applicano ai piani di crisi già finanziati, perché già in lista. In pratica i soldi già stanziati, di cui l’ultima tranche sono i 23 milioni previsti dalla legge di Bilancio 2017, dovrebbero essere erogati con le vecchie regole, mentre i nuovi stanziamenti dovrebbero seguire le norme appena introdotte”.

Interessi divergenti di Fnsi e Inpgi

All’interno della Fnsi si sostiene che i piani di crisi “già finanziati” dovrebbero seguire le attuali regole sui prepensionamenti (cioè a 58 anni). Cosa si intende per piani “già finanziati”? Un legale consultato ci spiega che sono quelli per i quali “l’Inpgi ha già fatto la comunicazione alle aziende che ci sono i soldi”. La situazione rimane però molto incerta, anche tra gli avvocati che seguono le vicende sindacali dell’editoria. La Fnsi avrebbe chiesto a Gentiloni “una norma di raccordo” per salvare i prepensionamenti con le vecchie regole dei piani “già finanziati”.

Ad aumentare l’incertezza c’è la mancata ufficializzazione del testo dello schema di decreto approvato il 17 marzo dal Consiglio dei ministri. A quasi una settimana dall’approvazione infatti il testo non è ancora arrivato in Parlamento. Segno, a detta di alcuni, che il testo potrebbe essere oggetto di revisione.

E l’Inpgi cosa dice? Non ci sono prese di posizione ufficiali. In linea teorica, siccome i prepensionamenti rappresentano una perdita di gettito significativa per l’istituto, perché fanno venir meno i contributi previdenziali dei giornalisti nel momento il cui gli stipendi sono al massimo per l’anzianità anagrafica e professionale, l’Inpgi avrebbe interesse ad un’applicazione più ampia possibile dei nuovi criteri che innalzano l’età per i prepensionamenti. Questo eviterebbe un aggravio del buco nei conti di gestione dell’Inpgi, pari a 120 milioni circa nel 2016. Per questo, da quanto trapela in ambienti sindacali, la posizione dell’Inpgi sembrerebbe non convergere con la Fnsi, ma per dirlo con certezza attendiamo che si pronuncino gli organi di vertice.

Come cambia la cassa integrazione

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce che, per l’accesso alla cassa integrazione straordinaria, alle imprese editoriali si applicherà la disciplina in vigore per tutte le imprese prevista dal decreto legislativo n. 148 del 2015, anche se rimangono alcune differenze.

La cigs può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da tre causali:

  • a)  riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata massima di 24 mesi, anche continuativi;
  • b)  crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo anche nel caso di fallimento del datore di lavoro. La durata massima è confermata in 24 mesi come previsto dalla legge n. 416, mentre per le altre imprese la durata massima è di 12 mesi in base al decreto legislativo 148/2015;
  • c)  contratto di solidarietà.

Una novità è che, in ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento di cigs non può superare la durata di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. In precedenza non c’era questa limitazione di tempo, in base al “decreto Sacconi” del 2009.

Le aziende editoriali che accedono alla cassa integrazione dovranno versare un contributo crescente in base alla durata del beneficio.

Per l’applicazione della norma ci vorrà un nuovo decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni, che stabilisca i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale e anche la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione per il prepensionamento.

Le nuove norme sulla cigs _ compreso il calcolo dei 24 mesi di durata massima _ si applicheranno ai trattamenti richiesti a partire da tre mesi dopo l’entrata in vigore di questo decreto. Per i trattamenti già richiesti si calcolerà solo la parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.

Preoccupazione per i tempi

Le commissioni di Camera e Senato avranno 60 giorni per esprimere il parere su questo schema di decreto legislativo. La delega prevista dalla legge n. 198 però scade il 15 maggio. Poiché il testo del “decreto Lotti” non è ancora arrivato in Parlamento e già mancano meno di 60 giorni al 15 maggio, avanziamo il dubbio che la scadenza potrebbe non essere rispettata, a meno di una celere approvazione parlamentare. Per la piena attuazione della riforma della legge 416 c’è dunque un interrogativo in più.

* Consigliere generale Inpgi, Commissione Bilancio

 

 

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