di Gianni Dragoni per l’Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo
Non cambia nulla per le restrizioni ai giornalisti prepensionati a svolgere altre attività lavorative. L’Inps non ha introdotto nessun nuovo divieto né un inasprimento delle norme, ma solo la conferma della preclusione, introdotta già da un decreto legislativo nel 2017, a collaborare o svolgere attività lavorative con l’azienda dalla quale un giornalista è stato prepensionato o con altra azienda o testata dello stesso gruppo editoriale.
L’Inps sta scrivendo un nuovo “messaggio”
Da fonti autorevoli abbiamo appreso che l’Inps darà questo chiarimento in forma ufficiale con le istruzioni operative, in gergo definito “messaggio”, che gli uffici dell’ente pubblico stanno già preparando, in seguito all’allarme e ai dubbi originati dalla pubblicazione della circolare Inps n. 10 del 31 gennaio 2023 sui prepensionamenti (per leggerla clicca qui).
La circolare è stata emanata per dare “chiarimenti” sulla materia dopo il passaggio della funzione previdenziale dell’Inpgi (l’ex Inpgi 1) all’ente pubblico presieduto da Pasquale Tridico, avvenuto a mezzanotte del 30 giugno 2022. Insomma, ci sarà un chiarimento dei chiarimenti, come se fosse una correzione, perché alcuni passaggi della circolare non sono proprio felici.
L’equivoco nato dal decreto Poletti-Padoan
Come già riferito da Puntoeacapo in un articolo del 1° febbraio, un paragrafo importante della circolare è dedicato ai “rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi da lavoro”. Il documento dell’Inps richiama due norme. La prima è l’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale (Lavoro e Mef) n. 100495 del 13 novembre 2017, firmata dagli ex ministri del Pd Gaetano Poletti e Pier Carlo Padoan, che dice: “è fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l’anticipata liquidazione della pensione”.
Nella circolare viene quindi citato l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, che prevede: “L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale”.
L’Inps conclude: “Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa”.
Vale il decreto legislativo di maggio 2017
Con quest’affermazione così netta è sembrato che l’Inps volesse introdurre un divieto assoluto per i giornalisti prepensionati di avviare “un’attività lavorativa, subordinata o autonoma” di qualunque tipo. Se così fosse sarebbe stato un ampliamento delle restrizioni previste dalla legge, che sono limitate al divieto di lavorare per il gruppo editoriale di provenienza.
Ma una circolare non può modificare una legge, né applicare criteri più restrittivi dei diritti previsti dalla legge. Da quanto abbiamo ricostruito, è stata la lettura dell’articolo 8, comma 3, del decreto Poletti-Padoan del 13 novembre che ha portato alla scrittura così netta delle conclusioni della circolare tale da ingenerare un equivoco in chi l’ha letta.
Il decreto Poletti-Padoan fa riferimento al perimetro già tracciato dal decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 69, cioè il divieto di lavorare è circoscritto all’interno del gruppo editoriale dal quale il giornalista è stato prepensionato. Ed è questa la restrizione (l’unica) che rimane in vigore.
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