INPGI, TRASPARENZA SUGLI ATTI DELLE DISMISSIONI IMMOBILIARI. COSÌ HA DECISO IL CONSIGLIO DI STATO

di Alessandra Spitz*

I vertici dell’Inpgi non possono negare ai propri iscritti di accedere a tutti gli atti riguardanti l’operazione di dismissione del proprio patrimonio immobiliare.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato che, dopo ben quattro gradi di giudizio, ha dato definitivamente ragione all’avvocato Vincenzo Perticaro, che tutelava Pier Angelo Maurizio, il giornalista che ha posto il caso davanti alla Giustizia amministrativa.

Con la sentenza numero 4771, del 27 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha così dato torto all’Inpgi – che era ricorsa in appello dopo che il Tar per due volte e il Consiglio di stato si erano già espressi – riconoscendo senza ombra di dubbio l’attività “pubblicistica” dell’Istituto di previdenza dei giornalisti.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha specificato che l’associato all’Inpgi, “in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b, della legge n.240 del 1990, come modificata dall’articolo 15 della legge n.15 del 2005, fonte del diritto all’accesso dei documenti della pubblica amministrazione”.

Ciò anche alla luce del fatto – rileva la sentenza- che sugli Enti pubblici privatizzati “permane del resto, come questo Consiglio di Stato ha pure affermato, oltre che un potere di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, sull’approvazione di determinati atti, anche il controllo della Corte dei Conti sulla gestione degli enti previdenziali, per quanto ormai privatizzati, al fine di assicurarne la legalità e l’efficacia, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 509 del 1994 (Cons. St., sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014).

La trasformazione operata dal decreto legislativo 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato – secondo la sentenza – il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo” (così la citata sentenza di Cons. St., sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014).

“Ha vinto la trasparenza” ha commentato il presidente del Siai, Corrado Giustiniani, che aveva rivolto all’Istituto di previdenza dei giornalisti due richieste di accesso agli atti: la prima respinta dall’Istituto, la seconda, del 19 dicembre scorso, rimasta senza risposta.

L’Inpgi – in una nota – annuncia che darà ovviamente attuazione alla sentenza.e ribadisce che ” l’Ente applica correttamente i principi e le normative esistenti, volti a tutelare la trasparenza e l’accesso agli atti, avendo come obiettivo prioritario la salvaguardia degli interessi superiori dell’Istituto e dei propri iscritti.

Si specifica che sul sito dell’Inpgi, nella sezione “trasparenza”, sono pubblicati gli atti principali relativi alla costituzione del Fondo immobiliare, a partire dal bando di gara e della relativa delibera di aggiudicazione e comprensivi di contratto, Regolamento del Fondo e bilanci contenenti le stime di apporto dei beni immobili confluite nel Fondo.

Il conferimento del patrimonio immobiliare, la sua stima e le attività connesse hanno costituito da subito -rileva l’Inpgi – oggetto di ampio dibattito negli Organismi collegiali dell’Istituto: tutta la documentazione richiesta è stata, anch’essa, oggetto di scrutinio da parte dei rappresentanti della categoria. Perciò predicarne una sua segretezza (o, peggio, adombrare una non meglio specificata opacità nella gestione) risulta del tutto fuori luogo”.

* Consiglio esecutivo di Puntoeacapo

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