INPGI NELL’INPS, “OPZIONE DONNA” E QUOTA 102 POSSIBILI NUOVE CHANCE. PER IL CDA SOLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

di Alessandra Spitz *

Il passaggio dell’Inpgi all’Inps a partire dal 1° luglio 2022 non solo non intacca nessun diritto acquisito dei giornalisti ma comporta anche alcuni vantaggi, perché anche la categoria potrà, dopo tale data, usufruire di “Opzione donna” e della nuova quota 102, mentre le attuali regole per la cassa integrazione rimarranno invariate fino a tutto il 2023. Inoltre, la garanzia dello Stato prevede che dal primo gennaio prossimo gli organi dell’INPGI non abbiano più poteri se non quelli dell’ordinaria amministrazione.

Sono questi solo alcuni degli aspetti più rilevanti che emergono dalla Relazione tecnica all’articolo della legge di bilancio che riguarda il destino dei giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

La relazione sottolinea che nel periodo 2008-2020, a fronte di un numero di iscritti INPGI quasi costante, si è registrata una contrazione dei contribuenti di circa il 19% con una flessione dell’imponibile retributivo di circa il 21%.

Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla cosiddetta legge Fornero per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS.

Ma vediamo, per capitoli, i principali aspetti pratici del passaggio dall’INPGI al Fondo speciale nell’Inps.

AUTONOMIA DELL’INPGI

Cessa di fatto con l’approvazione della legge di bilancio. Il comma 13 prevede infatti che dopo la sua approvazione e fino al 30 giugno 2022 gli organi dell’INPGI possano svolgere atti di amministrazione straordinaria solo previa notifica ai Ministeri vigilanti.

DIRITTI AL PENSIONAMENTO

Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella gestione sostitutiva dell’INPGI anche se non previsti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.

ACCESSO A QUOTA 102 ED OPZIONE DONNA

Le uniche prestazioni di rilievo non previste nel regime INPGI sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento anticipato attraverso le cosiddette “Quota 102” (che sostituirà dal 1° gennaio 2022 quota 100) e “Opzione donna”. Con quota 102 la attuale legge di bilancio prevede che per tutto il 2022 si potrà andare in pensione con 64 anni e 38 di contributi. E se tale diritto viene conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente. Anche per “Opzione donna” la attuale legge di bilancio prevede delle novità. Se la legge non viene modificata in Parlamento, si potrà andare in pensione con 60 anni di età per le lavoratrici dipendenti ma bisognerà aspettare un anno di finestra mobile e quindi di fatto si otterrà la pensione a 61 anni.

CONTRIBUZIONI

Non cambia nulla in quanto la gestione sostitutiva INPGI ha una aliquota di contribuzione IVS allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore).

PENSIONE AI SUPERSTITI

In questo caso le regole dell’INPGI sono più favorevoli rispetto a quelle dell’INPS. Quindi da luglio 2021 le regole applicate saranno: al solo coniuge il 60% dell’importo; al coniuge con un figlio a carico l’80%; al coniuge con due o più figli a carico il 100% dell’importo.

CASSA INTEGRAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa vigente presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

INPGI e INPS prevedono la stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l’indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell’indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel caso di contributi settimanali accreditati nell’ultimo biennio compresi tra 13 e 51 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino accreditati almeno 52 contributi settimanali, l’iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181° giorno, l’indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti ordinari (quindi al massimo per 12 mesi), e la retribuzione massima di riferimento per l’accredito ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili.

Per quanto riguarda invece l’indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento pari a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di erogazione.

ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI

La legge prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, tale assicurazione continui a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.

* Comitato “Salviamo la previdenza dei giornalisti”

 

A questo link il testo della Relazione tecnica all’articolo 22 della Legge di bilancio 2021

 

5 Commenti "INPGI NELL’INPS, “OPZIONE DONNA” E QUOTA 102 POSSIBILI NUOVE CHANCE. PER IL CDA SOLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE"

  1. Io rispetto le vostre opinioni. Però dire che c’è opzione donna o quota 102, fattispecie che chiedono contributi molto lontani da quelli dei giornalisti no. Fatemi la cortesia.

    • La situazione delle giornaliste né occupate né pensionate è nota. In un prossimo articolo cercheremo di valutare i pro e i contro in materia delle regole Inpgi e di quelle Inps.

  2. Sinceramente, andando a leggere esattamente quello che c’è scritto nella legge di bilancio, non c’è da stare allegri per i giornalisti attivi. Gli unici diritti acquisiti garantiti sembrano essere quelli dei pensionati e quelli dei giornalisti che alla data del 30 giugno 2022 avranno acquisito il diritto alla pensione Inpgi, ovvero i 20 anni minimi di contributi.

    Infatti il testo recita al comma 5:
    “Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa”.

    E dunque sembra proprio che per i giornalisti che al 30/06/2022 non avranno raggiunto “i requisiti previsti dalla normativa vigente”, ovvero i 20 anni di versamenti (e i 67 anni di età) verranno applicate le regole INPS, ovvero la futura pensione sarà calcolata con il metodo contributivo per tutti i versamenti effettuati a partire dal 1996. Questo vuol dire che per i giornalisti attivi, il calcolo con il metodo contributivo verrà retrodatato dal 2016 al 1996. Se così fosse, e spero di sbagliarmi anche se il testo pare abbastanza chiaro, sarebbe un bagno di sangue, ovvero la pensione maturata in quei 20 anni si dimezzerebbe.

    Mi porta a pensare che le cose stiano così anche il fatto che al comma 2 viene specificato “l’importo della pensione è determinato dalla somma…” e non “sarà determinato dalla somma” a conferma del fatto che come beneficiari della normativa Inpgi si sta appunto parlando dei pensionati attuali, e non dei futuri pensionati (attuali giornalisti attivi) per i quali invece sarebbero applicate le regole Inps.

    Cordialità

    • Grazie per il tuo contributo. A noi sembra che una cosa siano i requisiti per andare in pensione, un’altra la valutazione della propria carriera previdenziale. Per quanto riguarda i primi, dal 2017 le regole Inpgi sono analoghe a quelle Inps; inoltre i giornalisti in attività che non hanno raggiunto i requisiti entro giugno ’22 avrebbero comunque – al contrario delle attuali regole Inpgi – la possibilità con l’Inps di anticipare la pensione di anzianità rispetto agli attuali 67 anni di età anagrafica, attraverso la cosiddetta Quota 102. Per quanto riguarda il calcolo dei contributi, sono salvi i diritti quesiti: è salva cioé la valutazione dei contributi versati tempo per tempo con i requisiti Inpgi, cioé con il retributivo misto fino al 2016. Dal 2017, come saprai, il calcolo sia per l’Inpgi che per l’Inps è contributivo al cento per cento.

  3. Il punto morale credo invece sia un altro. Se nulla cambia, fino al 31 dicembre l’Inpgi può prendere decisioni in autonomia. Dall’approvazione della legge di Bilancio fino al 30 giugno le sue decisioni sono soggette ai vigilanti, ma ancora nella finestra di sbarramento prima delle regole Inps. Il che vuol dire, credo, ad esempio, che entro questa data possono essere deliberati i prepensionamenti. Dopo la data di sbarramento si viaggia sulle regole Inps, quali che siano, quali quelle che saranno comprese aspettative di vita. Poi c’è un’altra finestra che sarebbe bene approfondire. E riguarda le case, gli affitti, le scadenze di affitto, l’assistenza in vecchiaia etc etc…Diciamo che c’erano le pensioni da salvare, ma non solo quelle. C’è ancora tempo per aggiustamenti e chiarimenti. Meglio se sono aggiustamenti

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