INPS, SETTE MESI PER UNA CIRCOLARE SULL’EX INPGI. SPUNTA UNA REGOLA CHE POTREBBE VIETARE IL LAVORO DEI PREPENSIONATI

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico

di Gianni Dragoni per l’Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo

L’Inps ha finalmente reso operativi i prepensionamenti dei giornalisti a sette mesi dal trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi (c.d. Inpgi 1) all’ente pubblico di previdenza, avvenuta a mezzanotte del 30 giugno 2022.

Solo oggi hanno ricevuto l’assegno mensile i colleghi che avevano maturato i requisiti a partire da luglio scorso in poi (occorrono 62 anni di età e 25 anni e 5 mesi di contributi) e avevano fatto domanda di pensione anticipata, ma erano rimasti all’asciutto per tutti questi mesi, senza più lo stipendio ma neppure la pensione, a rischio di essere esodati. L’Inps ha pagato anche gli arretrati, ci riferiscono diversi colleghi.

Restrizioni alla possibilità di lavorare

C’è però un’altra rilevante questione sollevata dall’emanazione della circolare dell’Inps sui prepensionamenti, la n. 10 del 31 gennaio 2023.

Si tratta di quello che – stando a un’interpretazione letterale del documento – sembra un divieto per i giornalisti prepensionati di svolgere qualunque “attività lavorativa”, a pena di revoca della pensione. Torneremo sul punto più avanti.

Se così fosse, il divieto sarebbe più esteso di quanto previsto dalla legge, con la quale dal 2017 è stato stabilito che il prepensionato non può avere un rapporto di lavoro o collaborazione con l’azienda o con un’altra azienda dello stesso gruppo editoriale da cui si è dimesso per avere il prepensionamento, mentre può lavorare per altri gruppi o fare altre attività.

Il ruolo del ministero del Lavoro

Il documento è stato messo a punto dall’Inps insieme al ministero del Lavoro. La crisi di governo avrà allungato i tempi, ma la circolare è l’atto nel quale si sublima la burocrazia. Nella premessa si legge: “A seguito dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare si forniscono le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, nonché indicazioni relative al prepensionamento dei poligrafici”.

Si continua ad applicare l’articolo 37 della 416

Quindi la circolare dice che il ministero del Lavoro “ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022”. Sorprende che ci fosse bisogno di un chiarimento del ministero per avere la conferma che continua ad applicarsi l’articolo della 416 che disciplina i prepensionamenti.

Sembra la scoperta dell’acqua calda. Anche noi di Puntoeacapo lo abbiamo scritto più volte. La legge di bilancio per il 2022 (la citata n. 234 del 2021) ha semplicemente trasferito all’Inps la funzione previdenziale dell’Inpgi, ormai al capolinea e a rischio di default nel giro di pochi mesi, ma non ha toccato né trattato le norme preesistenti sui prepensionamenti, né la legge 416 sull’editoria.

Pertanto non c’era affatto bisogno di andare a chiedere conferme se questa legge fosse ancora applicabile. Ma all’Inps, evidentemente, qualcuno molto in alto aveva dei dubbi.

La domanda entro 60 giorni

La circolare precisa che per accedere al prepensionamento i giornalisti devono stare in Cigs per tre mesi e sottolinea che la legge fissa un termine di decadenza di 60 giorni entro il quale va presentata la domanda.

“La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato – afferma l’Inps – deve essere presentata a pena di decadenza nei termini previsti dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, ferma restando la permanenza in Cigs per un periodo pari ad almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, prevista dall’articolo 9 del citato decreto interministeriale n. 100495 del 2017”.

“Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 ha le seguenti decorrenze:

per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre mesi di permanenza in Cigs (…), il termine decorre dal compimento dei tre mesi di permanenza in Cigs (…);

per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre mesi di permanenza minima in Cigs (…), il termine decorre dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante la predetta Cigs (…)”.

Il documento precisa che il termine di 60 giorni decorre invece dalla data di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza la Cigs se questo decreto è emanato in data successiva. Se si applica correttamente questo termine, i giornalisti che vengono messi in Cigs a zero ore per forzarli ad andare in prepensionamento (prassi cui ricorrono molte aziende con la compiacenza dei Cdr e della Fnsi), dovrebbero poter uscire dalla Cigs una volta trascorsi i 60 giorni senza che abbiano esercitato l’opzione del pensionamento anticipato (che per legge è una libera scelta del lavoratore, non può essere imposto).

Abbattimenti della pensione

La circolare richiama l’articolo 7, commi 6 e seguenti, del Regolamento Inpgi in vigore dal 21 febbraio 2017, in base al quale all’assegno ricevuto dai prepensionati si applicano percentuali di abbattimento decrescenti, in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

E cioè:

-22,73% con 5 anni mancanti;

-19,05% con 4 anni mancanti;

-15% con 3 anni mancanti;

-10,35% con 2 anni mancanti;

-5,56% con 1 anno mancante.

L’abbattimento verrebbe aggiornato, e quindi ridotto, con il passare di ogni anno e azzerato al compimento dei 67 anni. Con questa norma la pensione subirebbe quindi rilevanti abbattimenti. La circolare spiega che il differenziale tra l’importo pieno, spettante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 416, e quello risulta dagli abbattimenti di cui all’articolo 7 del citato Regolamento Inpgi “sarà posto a carico del Fondo contrattuale con finalità sociali”, istituito con accordo Fnsi-Fieg del 26 marzo 2009, ma solo “nei limiti delle risorse disponibili”. Quindi per il momento non ci sono abbattimenti della pensione, ma quando saranno esauriti i soldi del Fondo l’assegno dei prepensionati verrebbero decurtate, se non interverrà un rifinanziamento.

La riserva matematica a carico degli editori

Questo punto richiama la questione della riserva matematica e del corrispondente onere del 30% del costo di ogni prepensionamento che, almeno finché era attivo l’Inpgi 1, le aziende editoriali dovevano versare (il 70% del costo dal 2009 è a carico dello Stato).

La Fieg, con un accordo dell’ultim’ora con Fnsi tenuto nascosto ma che Puntoeacapo ha già rivelato, nel marzo dell’anno scorso ha tentato di abolire quest’obbligo a partire dal 1° giugno 2022, in vista del trasferimento dell’Inpgi 1 all’Inps. I ministeri vigilanti, Lavoro e Mef, hanno però bocciato la delibera del cda Inpgi che recepiva tale accordo.

Dunque l’obbligo per gli editori di pagare il 30% del costo di ogni prepensionamento è rimasto in vigore, almeno in teoria, ma non si sa se le aziende editoriali stiano davvero versando il 30% della riserva matematica.

Incompatibilità con l’attività lavorativa

Un paragrafo importante della circolare è dedicato ai “rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi da lavoro”. Il documento richiama due norme. La prima citazione è per l’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale (Lavoro e Mef) n. 100495 del 13 novembre 2017, che dice: “è fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l’anticipata liquidazione della pensione”.

Nella circolare viene quindi citato l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, che prevede: “L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale”.

Sul punto, la circolare conclude: “Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa”.

Serve un chiarimento

Con quest’affermazione sembra che l’Inps voglia introdurre un divieto assoluto per i giornalisti prepensionati di avviare “un’attività lavorativa, subordinata o autonoma”. Se così fosse sarebbe un ampliamento delle restrizioni previste dalla legge, che sono limitate al divieto di lavorare per il gruppo editoriale di provenienza. Ma sarebbe anche un’estensione delle limitazioni rispetto a quelle previste per altre categorie di lavoratori e di pensionati e quindi una penalizzazione per i giornalisti.

Può una circolare applicare criteri più restrittivi di una legge? Abbiamo chiesto all’Inps un chiarimento su un punto che crea molta confusione.

Ci auguriamo che il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, che ha firmato la circolare, non impieghi altri sette mesi a rispondere.

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