IL GIORNALISMO SI IMPARA DA SOLI? IL RISCHIO DI CREARE PROFESSIONISTI DI SERIE A E DI SERIE B

di Giovanni Innamorati *

L’approssimarsi del febbraio 2023, cioè del sessantesimo anniversario dall’entrata in vigore della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e regolatrice di questa professione (la legge 69 del 1963), ha spinto il Consiglio nazionale dell’Ordine a istituire un comitato speciale che studiasse e proponesse una riforma di questa legge ormai arcaica.

Al comitato, coordinato dal collega Riccardo Arena e di cui faccio parte, è stato dato il compito di portare in Consiglio nazionale non necessariamente un articolato di legge, ma un testo con alcuni punti fermi su cui aprire una interlocuzione con il potere legislativo, il Parlamento, visto che deve essere questo a varare una nuova normativa.

Lo scoppio della guerra in Ucraina – con il ricorso anche da parte di Tg nazionali a blogger presenti sul terreno a guisa di inviati, nonché con la necessità di introdurre figure che sappiano vagliare la veridicità di notizie riguardanti il conflitto che circolano sul web – ha spinto la Commissione giuridica del Consiglio nazionale (Cnog) ad “anticipare” un pezzo della riforma con una interpretazione innovativa dell’articolo 34 della legge 69/1963, quello che definisce cosa sia il praticantato, che permette di accedere all’esame di Stato.

Un punto, quindi, limitato della più generale riforma, che non riguarda il cuore della legge – come si configura oggi la professione giornalistica – ma comunque un aspetto importantissimo, proprio uno di quelli che stava approfondendo il comitato Riforma.

Se questo è il contesto in cui è nato il testo proposto dalla Commissione Giuridica al Cnog del 4 e 5 ottobre, è utile ricordare come già dal 1963 ad oggi sia stato modificato il praticantato. La nostra legge istitutiva prevedeva un praticantato in redazione con un requisito culturale piuttosto basso, il diploma di scuola superiore.

L’idea di fondo era che il nostro sia un mestiere che si impara nelle redazioni, guardando il lavoro degli altri giornalisti, imparando da loro tecniche di verifica e di scrittura ed anche trucchi, un mestiere che si impara “consumando le suole delle scarpe”, come è stato detto da colleghi più autorevoli di me. Un modello che rispondeva per certi versi all’immagine del giornalista trasmessa da molti film, ma che tuttavia era un unicum mondiale, come quasi un unicum è d’altra parte l’Ordine.

Nel resto del mondo, infatti, si diventa e si diventava giornalisti innanzi tutto studiando. Sì, studiando, perché quello del giornalista non è un mestiere bensì una professione, più vicina a quella dell’avvocato – che deve avere in tasca una laurea prima di svolgere il praticantato – che non al mestiere dell’artigiano.

I primi corsi di laurea in Giornalismo fioriscono negli Stati Uniti già nella seconda metà del XIX Secolo, in Europa dopo la prima Guerra mondiale. Dobbiamo ammettere che il gap culturale del giornalismo italiano rispetto a quello di altri Paesi, dove la cultura della notizia era (ed è) più forte che da noi, si sentiva e a mio giudizio ancora si sente.

Finalmente anche l’Italia si è conformata con l’ingresso nel XXI secolo allo standard mondiale istituendo le scuole di giornalismo post-lauream, la cui frequenza biennale è stata equiparata al praticantato. Certo, rimane vigente l’attuale legge che non richiede la laurea per il praticantato tradizionale, ma è pur vero che nei fatti già da molti anni chi si affacciava nelle redazioni aveva questo titolo di studio. Io stesso sono stato assunto nel lontano 1987 all’Ansa dal direttore Sergio Lepri, addirittura con un titolo post-lauream forse determinante per la mia stessa assunzione (una Scuola superiore di specializzazione in una allora astrusa “Informatica applicata alle discipline umanistiche”).

Ebbene, la nuova interpretazione dell’articolo 34, approvato all’unanimità dalla Commissione Giuridica, introduce un terzo canale di accesso all’esame di Stato, che non è né il praticantato tradizionale né un percorso culturale in una scuola di giornalismo. Riporto integralmente il testo.

Per far fronte ai cambiamenti che hanno interessato il giornalismo negli ultimi anni si rende necessario un aggiornamento dei criteri interpretativi dell’articolo 34 della Legge professionale.

In via eccezionale i Consigli regionali dell’Ordine possono procedere all’iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto.

Per poter presentare la domanda di iscrizione è necessario consegnare all’Ordine regionale la documentazione attestante la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica e prevalente per almeno 6 mesi nell’anno precedente alla domanda e in particolare:
a) la produzione giornalistica, comprensiva di scritti e/o fotografie, e/o video, e/o audio per giornali cartacei, radio e/o Tv e piattaforme e canali on line;
b) la prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione con la percezione di un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal CNLG, unitamente alla relativa documentazione fiscale.

SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO

A seguito dell’accettazione della domanda di praticantato l’Ordine regionale designerà un giornalista professionista che svolgerà il ruolo di tutor, con il compito di vigilare sul percorso professionale del tirocinante.

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali, eventualmente in collaborazione tra loro, organizzano un percorso di formazione deontologica erogando corsi gratuiti di preparazione, frontali oppure on line che il praticante è tenuto a frequentare a cadenza almeno semestrale per 36 ore.

A conclusione dei 18 mesi di praticantato il Presidente dell’Ordine regionale, acquisita la relazione del tutor e dopo aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni, rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.

Per poter accedere poi all’esame è obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione alla prova di idoneità professionale, organizzato dal Consiglio nazionale o dai Consigli Regionali dell’Ordine, secondo i criteri definiti dal CNOG.

Nei giorni successivi al Consiglio dello scorso ottobre, il vicepresidente del Consiglio nazionale, Angelo Baiguini, ha affermato in sede di convegni e di interviste, che la novità serve per far accedere all’Ordine figure nuove, come quelle dei social manager, e su queste dichiarazioni si è sviluppato un dibattito.

Ma, come si vede dal testo, nella nuova interpretazione dell’articolo 34 non si parla di questo tema bensì di un altro del tutto diverso: che si può accedere all’esame di Stato senza aver svolto il praticantato nelle redazioni e senza una laurea in giornalismo. In buona sostanza stiamo affermando che il giornalismo si può imparare da solo.

Io ho imparato a nuotare ad una scuola nuoto della FIN, ma un mio zio imparò a nuotare da solo negli Anni Trenta del secolo scorso tuffandosi nel Tevere e muovendo le braccia come aveva visto fare ad altri (come Alberto Sordi in “Un giorno in Pretura”).

Intendiamoci, mio zio non è mai annegato, ma dobbiamo essere consapevoli che all’esame di Stato per diventare giornalisti potranno accedere ragazzi che hanno studiato intensamente per due anni dopo la laurea, che hanno fatto lezioni per migliaia di ore, oltre ai laboratori in tutti i linguaggi giornalistici, oltre a mesi di stage in grandi testate, e insieme a loro persone che sono sostanzialmente autodidatte.

C’è innanzitutto il tema di un possibile disincentivo per i giovani a intraprendere il percorso delle scuole di giornalismo per accedere alla professione, ma a mio giudizio c’è soprattutto il tema dell’immissione nell’Ordine di figure con livelli di preparazione e competenza maggiori e minori, giornalisti di Serie A e giornalisti di Serie B.

Al Consiglio nazionale di ottobre la maggioranza che sostiene il presidente Carlo Bartoli avrebbe voluto approvare il testo subito,  la minoranza di “Per il Giornalismo” che fa riferimento al past president Carlo Verna è riuscita ad ottenere un rinvio del voto a un Cnog straordinario che si terrà a novembre, per consentire a tutti di riflettere.

La Commissione Giuridica esaminerà e discuterà degli emendamenti che potevano essere inviati entro il 24 ottobre, e che in sostanza tentano tutti di introdurre alcuni paletti per rendere il percorso più cogente. Tutte le proposte emendative chiedono in particolare che questi nuovi criteri interpretativi dell’articolo 34 siano sperimentali, che vigano per due o tre anni, al termine dei quali fare una verifica.

* Consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti

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