EX FISSA, IMMINENTE IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE. IL PUNTO CRUCIALE IN QUESTA STORIA KAFKIANA È STABILIRE CHI È IL DEBITORE

di Sabina Mantovani* per l’Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo

Il 27 aprile prossimo la Suprema Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sull’annosa e controversa questione della ex-fissa.

Al riguardo, occorre ribadire che la ex-fissa costituisce un trattamento previdenziale di carattere integrativo che discende da un sistema articolato di fonti che annovera:

  • al vertice, l’«Accordo per prestazioni previdenziali integrative» di cui all’allegato G del CCNLG;
  • mentre, a un livello più operativo, la «Convenzione intervenuta tra le organizzazioni firmatarie dell’Accordo» e il «Regolamento Inpgi per la disciplina delle prestazioni del fondo integrativo».

La Grund-norm del sistema è l’articolo 1 dell’Allegato G, il quale sancisce che «i giornalisti professionisti di un rapporto di lavoro subordinato regolato (…) hanno diritto al trattamento previdenziale integrativo previsto dal presente accordo ed alimentato con contributi contrattuali posti a carico dei datori di lavoro».

L’articolo 3 dell’Allegato G precisa che i giornalisti hanno diritto all’«accantonamento presso la speciale gestione INPGI di un capitale in occasione di:

a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’articolo 33 CCNLG;

b) dimissioni dopo almeno 15 anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età;

c) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento Inpgi»-

Ai sensi del successivo articolo 4, il capitale accantonato risulta pari – nel suo ammontare basico- a sette mensilità di retribuzione.

Tale importo va tuttavia aumentato di

  1. una mensilità nel caso di giornalisti aventi la qualifica di capo-servizio;
  2. di tre mensilità nell’ipotesi di giornalisti con qualifica di redattore – capo;
  3. di sei mensilità per i giornalisti con qualifica di Direttore, vice o con-direttore (articolo4).

Il capitale accantonato deve essere poi rivalutato in ragione della variazione intervenuta nell’indice del costo della vita calcolata dall’Istat.

Sulla base dell’articolo 5 dell’Allegato G, il diritto alla liquidazione dell’importo accantonato sorge all’atto del pensionamento, sempre che il giornalista presenti la relativa domanda di fruizione.

Tale circostanza è confermata dall’articolo 6 del Regolamento Inpgi laddove statuisce che «l’iscritto titolare di uno o più accantonamenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 consegue il diritto alle prestazioni contestualmente all’ammissione al trattamento di pensione a carico dell’Assicurazione obbligatoria gestita dall’INPGI».

A scelta dell’interessato, la liquidazione può avvenire o in forma di rendita integrativa del trattamento di pensione corrisposto dall’INPGI o mediante erogazione del capitale.

Come desumibile dall’articolo 2 dell’Allegato G, la richiesta avente ad oggetto la liquidazione dell’importo spettante va necessariamente rivolta all’INPGI, trattandosi dell’unico legittimato passivo o meglio destinatario esclusivo della pretesa (creditoria) in discorso.

In effetti, dal disposto del successivo articolo 8, si evince chiaramente che la legittimazione passiva dell’INPGI viene meno (o, se si preferisce, l’INPGI risulta esonerata dalla corresponsione della prestazione dovuta) solo ed esclusivamente nell’ipotesi di irregolarità contributive imputabili al datore di lavoro: in tale eventualità concedendosi all’iscritto di agire direttamente, a titolo di risarcimento, nei confronti della propria azienda inadempiente.

Più chiaramente, i suddetti contributi vanno a formare, in seno all’INPGI, una massa patrimoniale autonoma – il cosiddetto Fondo della ex fissa – che si presenta separata dal restante patrimonio dell’Istituto opponente, in quanto funzionalmente destinata ad assicurare la corresponsione del trattamento previdenziale in discorso.

Da ciò deriva:

  • da un lato, che gli aventi titolo alla ex fissa potranno far valere (rectius localizzare) le loro ragioni non sul patrimonio comune dell’Inpgi, ma esclusivamente sul Fondo appositamente istituito;
  • dall’altro lato, che la suddetta massa rimane insensibile alle pretese esecutive dei cosiddetti creditori comuni dell’Inpgi, ovvero di coloro che vantano nei confronti dell’Ente previdenziale titoli scollegati o comunque non correlati rispetto allo scopo per il quale il fondo separato della ex fissa è stato istituito.¹

***

Le sentenze del Tribunale di Roma (peraltro confermate dalla Corte d’Appello), fatta eccezione per pochissime sparute eccezioni, rigettano con motivazioni seriali le domande dei giornalisti pensionati volte ad accertare la sussistenza del buon diritto ad ottenere la “fissa”.

Ormai è la cronaca di una morte annunciata, nonostante rimangano senza risposta importanti interrogativi, che speriamo la Corte di Cassazione vorrà una volta per tutte dipanare.

Più nello specifico le sentenze della Corte d’Appello di Roma non hanno fornito una risposta alle seguenti domande:

  1. I ricorsi chiedono di “accertare e dichiarare la sussistenza del buon diritto del giornalista ad ottenere la somma dovuta a titolo di fissa”, mentre tutte le sentenze motivano il rigetto della domanda, richiamando l’articolo 6 della Convenzione che sancisce l’esonero dell’Inpgi dall’obbligo di pagamento della prestazione in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie. E questo nonostante nel nostro ordinamento vi sia la netta distinzione tra procedimento di cognizione e procedimento di esecuzione, e che accertare il diritto ad ottenere una somma non significa averla.
  2. Le sentenze della Corte di Appello di Roma derubricano a mera facoltà gli obblighi di cui all’articolo 6 della Convenzione, secondo cui “In caso di insufficienza (ndr: come nel nostro caso) o di eccedenza del contributo (ndr: in capo agli editori per finanziare la fissa), accertato in base alle obiettive risultanze di gestione, la misura dello stesso dovrà essere adeguata, su richiesta di una sola delle parti firmatarie della presente convenzione…” combinati con gli obblighi di cui all’articolo 6 dell’Accordo secondo cui “…la misura di tale contributo potrà essere sottoposta a revisione in aumento o diminuzione in relazione a comprovate esigenze di gestione, a richiesta dell’Inpgi…”. E questo nonostante agli enti di diritto pubblico, quale è l’Inpgi, sono attribuiti poteri-doveri da esercitarsi in conformità alla loro ratio.
  3. Infine per la Corte d’Appello di Roma l’Inpgi non è da considerarsi debitore nei confronti dei giornalisti per quanto attiene le somme maturate a titolo di fissa, senza specificare mai chi sia il debitore.

La mancata individuazione di chi sia il debitore, posto che il giornalista è indiscutibilmente creditore dell’emolumento ex fissa, produce un corto circuito unico nel nostro sistema giuridico in cui è sicuramente individuato sia un creditore che anche il quantum dovuto ma non si sa a chi rivolgere la domanda.

Speriamo che la Corte di Cassazione riesca a mettere la parola fine a questa kafkiana vicenda.

* Avvocato in Milano

 

¹ Il carattere della localizzazione (delle azioni esecutive) ovvero la possibilità riconosciuta agli aventi titolo alla ex fissa di soddisfare le proprie ragioni in executivis esclusivamente sul fondo creato ad hoc viene sancito con chiarezza dall’articolo 11 del Regolamento Inpgi, allorquando stabilisce che «in relazione al regime di completa autonomia finanziaria del fondo, l’INPGI è esonerata dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della loro ricostituzione».

Preme segnalare che quello appena indicato costituisce un aspetto del fondo della ex-fissa tutt’altro che scontato. In effetti, nel caso dei fondi speciali ex articolo 2117 del Codice civile, la cosiddetta separazione bilaterale deve essere espressamente stabilita: in difetto di previsione ad hoc, il datore di lavoro trovandosi a rispondere anche con il patrimonio comune degli obblighi previdenziali di carattere integrativo.

Il disposto del già ricordato articolo 11, ovvero l’esclusione di ogni responsabilità (rectius rispondenza) ulteriore dell’INPGI in relazione agli obblighi in materia di ex-fissa, trova invero ragione nel vincolo di destinazione del patrimonio comune dell’Ente alla corresponsione dei trattamenti pensionistici ordinari (quelli cioè di cui alla gestione sostitutiva).

2 Commenti "EX FISSA, IMMINENTE IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE. IL PUNTO CRUCIALE IN QUESTA STORIA KAFKIANA È STABILIRE CHI È IL DEBITORE"

  1. Buona sera. Sono uno dei giornalisti che da anni attende la liquidazione dell’ex fissa. In quanto tale, gentilmente chiedo se si sa a quale punto è la situazione e se si può continuare a sperare. Grazie e i migliori saluti
    Rodolfo Bosio

    • La Cassazione ha esaminato il ricorso di cui ha scritto in questo articolo l’avvocato Mantovani. Non resta che attendere la sentenza, che potrebbe finalmente dare una risposta al quesito fondamentale: se è vero che ci sono soggetti creditori del Fondo, chi è il soggetto debitore? Da questo, sperabilmente, potrebbe scaturire la risposta alla tua domanda.

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